Art. 4.
(Condizioni di ammissione).

      1. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con il giudizio positivo o negativo di ammissione. Il giudizio riassume il livello e il carattere della preparazione del candidato e di lui mette in luce l'impegno e le attitudini.
      2. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di cinquanta giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati esterni.
      3. A tutti gli alunni, ammessi e non ammessi, viene comunicata in via riservata la motivazione della delibera del consiglio di classe.
      4. L'ammissione dei candidati esterni di cui all'articolo 3, inclusi quelli che beneficiano della abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare,

 

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intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.
      5. La prova preliminare di cui al comma 4, consistente in un colloquio, verte su tutte le materie previste dal piano di studi.
      6. La prova preliminare si svolge, la settimana precedente l'inizio degli esami di Stato, nella scuola statale, paritaria o pareggiata alla quale il candidato è stato assegnato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
      7. La commissione esaminatrice per la prova preliminare è costituita da cinque docenti e dal dirigente scolastico dell'istituto a cui il candidato è stato assegnato.